Sez. 4, Sentenza n. 25311 del 07/04/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228927 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEI DELITTI COLPOSI | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEI DELITTI COLPOSI
Ai fini della configurabilità della cooperazione nel delitto colposo, prevista dall'art. 113 cod. pen., è sufficiente la coscienza, da parte del soggetto, dell'altrui partecipazione all'azione ma non è necessaria la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identità dei partecipi: ne consegue che la cooperazione è ipotizzabile anche nelle ipotesi riguardanti le organizzazioni complesse quali la sanità, le imprese e settori della P.A. nei cui atti confluiscono condotte poste in essere, anche in tempi diversi, da soggetti tra i quali non v'è rapporto diretto; in tali ipotesi esiste comunque il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente etc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso. (Fattispecie in tema di lesioni colpose per incidente stradale: la Corte ha ritenuto sussistere, per la mancanza di segnali su una strada in costruzione, la cooperazione colposa, tra il direttore dei lavori e l'ingegnere capo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)