Sez. 2, Sentenza n. 15505 del 06/12/2000 (Rv. 542491 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Effetti - Interessi per il ritardo nelle obbligazioni pecuniarie - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE
Per il disposto dell'art. 1220 cod. civ. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ. che rispettivamente disciplinano l'offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)