Sez. 1, Sentenza n. 29149 del 22/02/2011 Ud. (dep. 21/07/2011) Rv. 250794 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Occupazione di lavoratori stranieri - Privi di permesso di soggiorno per qualsiasi ragione - Presupposti - Mancanza del premesso di soggiorno - Sufficienza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La norma incriminatrice dell'assunzione di "lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno" ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del d.lgs n. 286 cit., non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)