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Sez. 1, Sentenza n. 41 del 09/01/1975 (Rv. 373168 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373168-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art 91 cod proc civ, collegando la condanna al rimborso alle spese con la soccombenza, vieta che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; fuori di tale ipotesi, la pronuncia sulle spese e rimessa al criterio discrezionale del giudice del merito. (Conf 366/74, mass n 368039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)