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Sez. 1, Sentenza n. 1005 del 30/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164441 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - IPOTESI DI AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO DEL CONTROLLO.*
Stato
decisa il 1984-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164441-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - IPOTESI DI AMMISSIBILITÀ - CONTENUTO DEL CONTROLLO.*

In tema di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimità che può essere esercitato dalla Corte di Cassazione in Sede di ricorso ex art. 263 quater cod. proc. pen. è limitato, nella ipotesi di conferma, alla motivazione del provvedimento restrittivo e dell'ordinanza di riesame, le quali si integrano a vicenda, al fine di accertare la specifica individuazione degli elementi indizianti e la sommaria delibazione della loro carenza logica. Restano escluse da tale controllo tutte le deduzioni critiche attinenti alla individuazione dei fatti indizianti, alla concreta consistenza degli indizi ed alla loro specifica fondatezza. (V mass n 160162, in generale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)