Sez. 4, Sentenza n. 8527 del 13/02/2015 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 263435 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Conclusioni dei consulenti di una delle parti - Adesione del giudice - Obbligo di motivazione - Necessità - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)