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Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 24/06/2015 (Rv. 635733 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Condizioni - Sussistenza in concreto di un reato o condanna passata in giudicato - Necessità - Esclusione - Sua astratta configurabilità - Sufficienza - Accertamento del giudice civile - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635733-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato (nella specie, per accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico protetto, quale comportamento integrativo di concorrenza sleale), ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)