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Sez. 1, Ordinanza n. 922 del 10/01/2024 (Rv. 670213-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato - Pronuncia di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell'impugnazione - Obbligo della Corte d'appello di rimettere la causa a Tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.

Legge Falliment. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)