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Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285606-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Termini - Disciplina emergenziale pandemica - Udienza non partecipata – Applicabilità dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Condizioni – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285606-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)