diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 08/05/1957 (Rv. 880556 - 01)

FALLIMENTO - COMPENSAZIONE FALLIMENTARE - ESTREMI- CONSEGUENZE - FATTISPECIE (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 ART. 5 6, 67).
Stato
decisa il 1957-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880556-01

FALLIMENTO - COMPENSAZIONE FALLIMENTARE - ESTREMI- CONSEGUENZE - FATTISPECIE (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 ART. 5 6, 67).

Per potersi utilmente invocare la compensazione a norma dell' art.56 della legge fall. È sempre indispensabile la contemporanea esistenza, al momento in cui la compensazione deve verificarsi, di due crediti e debiti. Pertanto ove la nascita del secondo credito presupponga la Estinzione del primo e difetti quindi il requisito della contemporaneità, e così quando, in dipendenza dell'Azione revocatoria intentata dal curatore a norma del primo comma n.2 ovvero del 2 comma dell'art.67, sia riconosciuto un credito del fallimento per la restituzione di pagamenti ottenuti nei confronti del fallito, non può il convenuto eccepire la compensazione col credito relativo al pagamento revocato.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)