Sez. U, Sentenza n. 12204 del 28/12/1990 (Rv. 470315 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - ATTO DI DINIEGO PER DECADENZA CONSEGUENTE AD INFRAZIONE URBANISTICA - MOTIVAZIONE LIMITATA ALLA INDICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - ATTO DI DINIEGO PER DECADENZA CONSEGUENTE AD INFRAZIONE URBANISTICA - MOTIVAZIONE LIMITATA ALLA INDICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - SUFFICIENZA.*
Con riguardo al provvedimento di diniego dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito di fabbricato, in applicazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 sull'esclusione dei benefici fiscali in caso di costruzione in violazione delle norme edilizie, il richiamo della citata norma assolve all'Obbligo della motivazione, così sottraendo il provvedimento stesso a nullità, dato che detta violazione è già nota al contribuente, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni delle competenti autorità (i cui risultati l'amministrazione finanziaria si limita a recepire). (V 5782/88, mass n 460311).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)