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Sez. 3, Sentenza n. 11575 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009) Rv. 243121 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Movente dell'azione - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243121-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell'azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio. (Fattispecie in cui l'accompagnamento della prostituta sul luogo del meretricio, avvenuto con l'auto dell'imputato, era motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)