Sez. 6, Sentenza n. 3143 del 30/10/1972 Ud. (dep. 18/04/1973) Rv. 123869 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - NOZIONE DI ATTO DI UFFICIO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - NOZIONE DI ATTO DI UFFICIO - FATTISPECIE.*
Per atto della pubblica amministrazione, agli effetti del reato di interesse privato in Atti di ufficio, deve intendersi una qualsiasi condotta commissiva od omissiva, verbale o scritta, del pubblico ufficiale nell'Esercizio delle sue funzioni, capace di produrre effetti giuridici quale volonta della pubblica amministrazione, a prescindere dall'osservanza di particolari forme che, attenendo alla validita dell'atto e non alla sua esistenza, non escludono la sussistenza del reato in questione. Costituisce pertanto atto della pubblica amministrazione, produttivo dell'effetto giuridico della conclusione di contratti di fornitura di carburante, l'ordine verbale impartito da un pubblico ufficiale ai dipendenti autisti, di rifornirsi di carburante presso un determinato distributore. (prima parte, V 114458, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)