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Sez. L, Sentenza n. 5028 del 29/04/1993 (Rv. 482136 - 01)

Procedimento civile - Cancelleria e cancellieri - In genere, registri di cancelleria, tenuta dei registri | Deposito degli atti - Accettazione da parte del cancelliere senza annotazione di rilievi formali - Presunzione di regolarità - Sussistenza - Tempestività della procura alle liti - Presunzione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482136-01

Procedimento civile - Cancelleria e cancellieri - In genere, registri di cancelleria, tenuta dei registri

L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)