Sez. U, Sentenza n. 1543 del 12/02/1987 (Rv. 450969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - ASSORBIMENTO DELLE QUESTIONI ATTINENTI ALLA PIGNORABILITÀ DI BENI DEL DEBITORE RISPETTO A QUELLE OGGETTO DI CASSAZIONE INERENTI ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI RINVIO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RELATIVA ALLE PRIME - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - ASSORBIMENTO DELLE QUESTIONI ATTINENTI ALLA PIGNORABILITÀ DI BENI DEL DEBITORE RISPETTO A QUELLE OGGETTO DI CASSAZIONE INERENTI ALL'ESISTENZA DEL DIRITTO DEL CREDITORE - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI RINVIO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RELATIVA ALLE PRIME - DIVIETO.*
Il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di Cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può rimettere in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria. Pertanto, ove detto assorbimento riguardi le questioni attinenti alla pignorabilità di beni del debitore, rispetto a quelle, oggetto di Cassazione, inerenti all'esistenza del diritto del creditore, deve escludersi che il giudice di rinvio, nell'esaminare le prime, abbia il potere di adottare una decisione d'inammissibilità della relativa domanda, che si traduca in un disconoscimento di detto rapporto di pregiudizialità (nella specie, trattandosi d'inammissibilità affermata sul rilievo che la domanda stessa si esauriva nella mera riproposizione di contestazioni sul diritto di credito).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)