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Decisione del Consiglio del 18 marzo 2013 che stabilisce la posizione che deve essere adottata in nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2013/138/UE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa con la decisione 96/88/CE del Consiglio1 ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Tale convenzione è stata prorogata l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2011 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2013. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell’Unione. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta l’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a votare a favore di tale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata in nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dei cereali.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente S. Coveney