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Sez. U, Sentenza n. 691 del 16/02/1977 (Rv. 384261 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPETENZA DEL PRETORE PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ININFLUENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 4, 24 E 35 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384261-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPETENZA DEL PRETORE PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ININFLUENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 4, 24 E 35 COST - INSUSSISTENZA.*

La Competenza funzionale attribuita al pretore dall'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, non comporta deroghe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di rapporto di pubblico impiego con enti pubblici non economici. Detta norma, in tal senso interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3, 4, 24 e 35 della Costituzione. (V 47/76 Corte cost; (Conf 2485/75, mass n 376390; (Conf 2592/74, mass n 371021; (Conf 1811/69, mass n 340898).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)