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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 69 del 1973

Decisione
decisa il 1973-05-16, depositata il 1973-05-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:69
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6676

  • Processo penale
  • Stampa
  • Reati commessi col mezzo della stampa
  • Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma
  • Adozione del rito direttissimo
  • Assunta violazione degli artt. 3, 21, 24 e 111 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mari Giovanni e Binni Lanfranco, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972; 2) ordinanza emessa il 1 luglio 1972 dalla Corte di assise di Campobasso nel procedimento penale a carico di Buono Roberto e Guerrizio Luigi, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972; 3) ordinanza emessa il 18 settembre 1972 dal tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972. Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 la relazione del Presidente Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato in via incidentale varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 (secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3 Cost., e le altre, rispettivamente, agli artt. 3, 21 e 24, e agli artt. 3 e 111 Cost.; che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede, costituzione di parti; che i giudizi stessi possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che le predette questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972, e che nelle suindicate ordinanze non sono stati prospettati profili nuovi, né vengono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze