Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 02)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni – Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell’obbligo di manleva nei confronti dell’amministratore del supercondominio – Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE
Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva".
Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)