Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;
Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto il seguente:
"2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o piu' procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".
Art. 2
1. Nel comma 1 dell'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "nell'art. 72 comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'art. 72 commi 1 e 3".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI