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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 233 Informative del procuratore del Re al procuratore generale

1. Il procuratore del Re informa il procuratore generale presso la corte d'appello delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati.

Art. 234 Atti del procuratore generale presso la corte d'appello

1. Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le querele, le denuncie, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facolta' attribuita al procuratore del Re dall'articolo 232 o di procedere egli stesso a istruzione sommaria.

2. Il procuratore generale puo' con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione quando si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria.2444

Capo II. Della libertà personale dell'imputato

Sezione I. Dell'arresto

Art. 235 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

2. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 236 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

2. Hanno, inoltre, facolta' di arrestare chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o e' stato condannato piu' di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

3. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

4. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671, 688, 707 e 729 del codice penale, e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.

Art. 237 Flagranza

1. E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.

2. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

3. Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

Art. 238 Fermo di indiziati di reato

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

2. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.

3. Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla immedesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.

4. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato.

5. In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Art. 238-bis Mancata convalida del fermo - Sanzioni

1. Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

2. Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.

Art. 239 Persone arrestate fuori dei casi consentiti

1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, la persona arrestata senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria deve essere immediatamente liberata dallo stesso ufficiale che ha proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.

Art. 240 Divieto d'arresto in determinate circostanze

1. L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.

Art. 241 Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto

1. Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

Art. 242 Facolta' d'arresto da parte dei privati

1. Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio.5

2. Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che non ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli obblighi del custode di cose sequestrate.

3. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica il quale compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un certificato a chi l'ha eseguita.

Art. 243 Ordine di cattura emesso dal procuratore del Re o dal pretore

1. Nei casi indicati negli articoli 235 e 236, il procuratore del Re o il pretore puo' ordinare la cattura. Se l'ordine e' stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena e' possibile.5

Art. 244 Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato

1. Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto.

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.

Art. 245 Interrogatorio dell'arrestato

1. Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale.

2. Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dello art. 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorita' giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

Art. 246 Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato

1. Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato gia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto, avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.

2. La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.

3. Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' competente per il procedimento e a questa ne e' data immediata notizia.

4. Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne e' ordinata con decreto la consegna all'autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.

5. Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale e' imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 247 Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa

1. Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, ovvero, purche' non si tratti di uno dei casi preveduti dall'art. 253 o dal n. 2) dello art. 254, quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 259.

Art. 248 Doveri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica nel caso d'arresto per ordine o mandato

1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno proceduto ad un arresto per ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, devono condurre l'arrestato in carcere e trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme stabilite nell'articolo 244, all'Autorita' che ha emesso l'ordine o il mandato.

Art. 249 Liberazione di arrestati per errore di persona

1. Quando e' assolutamente certo che vi e' errore di persona, l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto.

2. Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del Re o al pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando vi sia ordine o mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.

Art. 249-bis Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

1. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

Sezione II. Della presentazione spontanea e dei mandati

Art. 250 Presentazione spontanea

1. Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, nei casi in cui tale emissione e' imposta o consentita dalla legge.

Art. 251 Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato

1. Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato d'arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso; col mandato d'accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza.

2. Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.

3. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro venti giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato od ordine di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.