Sez. U, Sentenza n. 29523 del 18/12/2008 (Rv. 605914 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Art. 37 cod. proc. civ. - Rilevabilità ed eccepibilità del difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo" - Interpretazione alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Fattispecie relativa al giudizio di appello - Questione di giurisdizione sollevata nelle note di replica alla comparsa conclusionale - Tempestività - Esclusione - Conseguenze.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
Alla luce dell'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui la possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione deve tenere conto dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, allorchè la relativa eccezione sia proposta nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria nel giudizio di secondo grado, essa va ritenuta tardivamente proposta, con la conseguenza che il giudice di appello non deve tenerne conto e che la questione proposta nel giudizio di legittimità deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima volta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)