Sez. 1, Sentenza n. 2996 del 13/05/1982 (Rv. 420916 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - OMISSIONE - EFFICACIA DELL'AMMISSIONE - CADUCAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - OMISSIONE - EFFICACIA DELL'AMMISSIONE - CADUCAZIONE.*
Nella ammissione di crediti al passivo fallimentare, con riserva di produzione dei documenti (art. 95 l. fall.), l'opposizione allo stato passivo costituisce l'unico mezzo che consente di conseguire lo scioglimento della riserva e di conservare gli effetti favorevoli del provvedimento di ammissione. Pertanto, poiché l'ammissione con riserva si intende ab origine condizionata alla proposizione della tempestiva opposizione e diventa definitiva solo con l'accoglimento di questa, se l'opposizione non viene proposta, l'ammissione perde il suo effetto positivo come per difetto di una condicio iuris. (Conf 684/66).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)