Sez. T, Ordinanza n. 5635 del 12/03/2026 (Rv. 678317-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Commercialista consulente tributario di una
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
società - Trasmissione telematica di dichiarazioni da lui non redatte - Concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sanzioni tributarie, il concorso di persone di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista, per violazioni tributarie relative alla società (con o senza personalità giuridica) sua cliente, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, egli compia azioni od omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolarne la commissione, ivi compresa la trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi da lui non materialmente redatte, in quanto la posizione professionale di consulente tributario, ove incaricato anche della tenuta delle scritture contabili, comporta l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni sulle stesse basate e la loro conformità alle norme di legge, dovendosi valutare la diligenza richiesta nell'adempimento in relazione alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)