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Sez. 1, Sentenza n. 820 del 07/02/1979 (Rv. 396993 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396993-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il concorso del fatto colposo del creditore, secondo la previsione di cui al secondo comma dell'art 1227 cod civ, al fine di escludere il risarcimento per i danni che il creditore medesimo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra una eccezione in senso stretto, la quale, pertanto, deve essere fatta valere dal debitore in Sede di merito, e non puo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. (V 3599/77, mass n 387203; (V 909/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)