Sez. 1, Sentenza n. 820 del 07/02/1979 (Rv. 396993 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il concorso del fatto colposo del creditore, secondo la previsione di cui al secondo comma dell'art 1227 cod civ, al fine di escludere il risarcimento per i danni che il creditore medesimo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra una eccezione in senso stretto, la quale, pertanto, deve essere fatta valere dal debitore in Sede di merito, e non puo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. (V 3599/77, mass n 387203; (V 909/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)