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Sez. L - , Ordinanza n. 29755 del 12/10/2022 (Rv. 665814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Fatto costituente reato per il quale è stata esercitata azione penale - Azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Termine triennale di decadenza - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza penale - Necessità.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitato l'azione penale il termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia dell'ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 648 c.p.p..

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)