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Sez. 2, Sentenza n. 3801 del 22/11/1968 (Rv. 337216 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE -IN GENERE- PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA- RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE OD ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337216-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE -IN GENERE- PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA- RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE OD ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*

La parte completamente vittoriosa in primo grado non ha bisogno di far valere con appello incidentale le domande ed eccezioni che risultino respinte od assorbite dalla decisione del primo giudice e pero necessario che le stesse, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., siano riproposte in modo chiaro e preciso, ad evitare la presunzione che la parte vi abbia rinunciato. (V. 2225-68, massima n. 334464 1518-68, massima n. 333207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)