Sez. L, Sentenza n. 12147 del 19/08/2003 (Rv. 565987 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Previsione di interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito - Responsabilità del datore di lavoro per il ritardo - Natura - Inderogabilità - Modifica pattizia del termine di adempimento - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., col prevedere che il credito da lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sancisce con norma inderogabile solo la responsabilità, anche incolpevole, del datore di lavoro per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che nulla impedisce alle parti - nell'esercizio della loro autonomia negoziale - di modificare il termine di adempimento, a condizione che non venga reso eccessivamente gravoso per il lavoratore l'esercizio dei propri diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)