Sez. L - , Sentenza n. 25752 del 14/12/2016 (Rv. 642498 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Omessa richiesta di autorizzazione per il conferimento di incarico ad un dipendente pubblico - Obbligo di verifica dell’ente pubblico o del datore di lavoro privato - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste a carico dell’ente pubblico economico o del datore di lavoro privato, tenuti a richiedere all'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per il conferimento di un incarico ad un dipendente pubblico, la cui omissione è punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, l’obbligo di verificare l'assenza delle condizioni che rendono necessaria la richiesta, non essendo sufficiente ad escludere una sua responsabilità colpevole la dichiarazione in tal senso resa del lavoratore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)