Sez. 5 - , Sentenza n. 25577 del 27/10/2017 (Rv. 646168 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | - Definizione agevolata ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 – Effetti del pagamento - Definizione irrevocabile di ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato il diritto della contribuente alla restituzione delle somme già versate a titolo di definizione agevolata delle sanzioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)