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Sez. L, Sentenza n. 483 del 20/01/1987 (Rv. 450213 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - EROGAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA DEL LAVORATORE ED IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER ALTRI MOTIVI - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450213-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - EROGAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA DEL LAVORATORE ED IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER ALTRI MOTIVI - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

In tema di assegni familiari (alla cui erogazione è obbligato unicamente l'INPS, che è quindi legittimato passivo nelle relative controversie) l'art. 16 d.P.R. n. 797 del 1955 - norma che prevede che in caso di assenza per malattia del lavoratore gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione - costituisce norma speciale rispetto al successivo art. 59 che condiziona - in caso di mancata prestazione dal lavoro - l'erogazione del beneficio all'effettuazione da parte del lavoratore di un determinato numero minimo di ore lavorate (104 nel mese per gli operai); consegue che il godimento degli assegni familiari non è condizionato - per il lavoratore assente per malattia - al suddetto requisito, che deve quindi ritenersi riferito a tutte le altre ipotesi di mancato espletamento della prestazione lavorativa. (V 2176/80, mass n 405840).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 16, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)