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Sez. L - , Sentenza n. 8224 del 22/03/2019 (Rv. 653412 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa - Contestuale licenziamento - Omessa impugnazione della delibera - Tutela risarcitoria - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653412-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera esclude la tutela restitutoria della qualità di lavoratore, ma non preclude quella risarcitoria, che deve essere modulata secondo i criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai soci lavoratori - in conformità alle domande avanzate in giudizio - la tutela risarcitoria ex artt. 7 e 18, comma 6, St.lav. novellato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 16/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)