Sez. L, Sentenza n. 2241 del 03/03/1987 (Rv. 451466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REQUISITO DIMENSIONALE NELLE AZIENDE AGRICOLE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI ASSUNTI A TERMINE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LORO INCLUSIONE NELL'ORGANIGRAMMA EFFETTIVO O DESUMIBILE DAL RAPPORTO TRA ESIGENZE PRODUTTIVE E LIVELLO OCCUPAZIONALE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REQUISITO DIMENSIONALE NELLE AZIENDE AGRICOLE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI ASSUNTI A TERMINE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LORO INCLUSIONE NELL'ORGANIGRAMMA EFFETTIVO O DESUMIBILE DAL RAPPORTO TRA ESIGENZE PRODUTTIVE E LIVELLO OCCUPAZIONALE - NECESSITÀ.*
Al fine di determinare l'integrazione del requisito dimensionale previsto dall'art. 35 stat. Lavoratori per l'applicazione del regime stabilità reale del rapporto in ipotesi di aziende agricole, è necessario tener conto - per verificare se sia raggiunto, o meno, il numero minimo di sei dipendenti - non solo dei lavoratori a tempo indeterminato, ma anche dei dipendenti assunti a termine (nella specie, braccianti avventizi) se inclusi nell'organigramma della azienda (o dell'unità produttiva) necessario ad assicurarne la normale produttività per l'intera annata agraria o, quanto meno, per un rilevante periodo di essa; tale organigramma può risultare anche da elementi presuntivi desumibili dal rapporto tra le esigenze produttive ed il livello occupazionale dell'azienda. (V 5489/83, mass n 430425).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)