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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26854 del 04/10/2021 (Rv. 662372 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti - Domanda di equa riparazione - Termine di proponibilità.
Stato
decisa il 2021-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662372-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)