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Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 05/12/1970 (Rv. 348913 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - POTERI DEL CHIAMATO - IN GENERE - MINORE CHIAMATO ALL'EREDITA - ATTI COMPIUTI SENZA IL RISPETTO DELLE NORME SULLA TUTELA DEGLI INCAPACI - ANNULLABILITA - TITOLARITA DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348913-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - POTERI DEL CHIAMATO - IN GENERE - MINORE CHIAMATO ALL'EREDITA - ATTI COMPIUTI SENZA IL RISPETTO DELLE NORME SULLA TUTELA DEGLI INCAPACI - ANNULLABILITA - TITOLARITA DELL'AZIONE.*

Gli Atti di disposizione compiuti dal minore (o in suo nome) in ordine a beni ereditari senza l'osservanza delle norme poste a tutela degli incapaci non sono nulli, ma semplicemente annullabili, sia a istanza dello stesso minore, sia ad istanza dei creditori e legatari dell'eredita, trattandosi di norme dettate anche a tutela dell'interesse di questi ultimi, affinche il bene alienato non venga sottratto all'asse ereditario, e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 322, Cod. Proc. Civ. art. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)