Sez. 1, Ordinanza n. 6561 del 07/05/2002 (Rv. 554222 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso - Difetto di legittimazione processuale del ricorrente - Effetto impeditivo della formazione del giudicato - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di pregiudizialità tra controversie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorso per cassazione (come anche l'atto di appello) proposto da soggetto privo di legittimazione processuale non è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto tale scopo è raggiunto soltanto da un atto conforme al modello legale, che consenta, quindi, al giudice di accedere all'esame del merito. Ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione, davanti al giudice amministrativo, del provvedimento - immediatamente esecutivo - di commissariamento di una fondazione ed il giudizio di cassazione promosso dalla stessa fondazione, in persona del suo ordinario organo rappresentativo (nella specie, il presidente sostituito dalla gestione commissariale), atteso che l'efficacia retroattiva dell'eventuale annullamento dell'atto amministrativo non potrebbe, comunque, rimuovere l'effetto preclusivo nascente dal giudicato formatosi sulla sentenza impugnata con l'irrituale ricorso per cassazione, che va dunque dichiarato inammissibile senza farsi luogo a sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)