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Sez. L, Sentenza n. 4633 del 06/03/2004 (Rv. 570851 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione dei periodi contributivi nella gestione artigiani - Condizioni - Esistenza di un periodo di almeno otto anni di contribuzione in detta gestione - Necessità - Esistenza, nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda, di un periodo di cinque anni di contribuzione ininterrotta nell'AGO - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570851-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione artigiani può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2, 1. ò comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, quando il lavoratore possa far valere presso detta gestione almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva età lavorativa. Non è richiesto, invece, l'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente antecedente la domanda, perché tale requisito, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)