diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 19/08/1964 (Rv. 303498 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA SOLIDALE - ESTENSIONE AI DANNI NON PATRIMONIALI.*
Stato
decisa il 1964-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303498-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA SOLIDALE - ESTENSIONE AI DANNI NON PATRIMONIALI.*

L'obbligazione solidale risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto-reato e, pertanto, comprende anche la responsabilita per danni non patrimoniali, la quale non costituisce un effetto penale ne la natura di pena accessoria, ma ha carattere intrinseco di sanzione civile, come tale estensibile a qualsiasi soggetto, che ai sensi della legge civile, debba rispondere per fatto altrui. Ne consegue che, allorquando l'evento derivato dal fatto della circolazione concreti un illecito penale, il proprietario del veicolo e tenuto, in solido con il conducente penalmente responsabile, a risarcire al terzo anche i danni non patrimoniali. (V. 3803/58; 3115/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)