Sez. 1, Sentenza n. 3047 del 18/08/1976 (Rv. 381822 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA DEI PAGAMENTI DEL FALLITO - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELLA PA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE - INEFFICACIA DEI PAGAMENTI DEL FALLITO - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELLA PA.*
L'art 69 del tu 18 novembre 1923, n 2440 sulla contabilita generale dello stato, secondo cui le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione stessa, presupponendo che gli Atti elencati abbiano effetto solo se portati a conoscenza del debitore, del quale, diversamente, si presume la buona fede, non preclude l'operativita nei confronti della pubblica amministrazione dell'art 44 legge fallimentare, il quale, nello stabilire indistintamente l'inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento del creditore, non e fondato su una presunzione di conoscenza del medesimo da parte del debitore, ma prescinde da ogni elemento soggettivo relativo a detta conoscibilita.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)