Sez. 1, Sentenza n. 2048 del 22/06/1972 (Rv. 359211 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI TRE) PER LA PROPOSIZIONE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI TRE) PER LA PROPOSIZIONE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Il termine di tre mesi, previsto dall'art 90, secondo comma, del tu sulla finanza locale (RDL 14 settembre 1931, n 1175), ai fini della tempestivita della proposizione dell'Azione giudiziaria, ha carattere perentorio, in quanto il legislatore ha inteso collegare alla inosservanza del termine stesso la decadenza del diritto di proporre la suddetta Azione. (V 737'71, mass n 350546).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)