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Sez. 2, Sentenza n. 4488 del 10/04/2000 (Rv. 535487 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Per canali e fossi - Misure alternative - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535487-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI

L'art. 891 cod. civ. (distanze fra i canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino. Pertanto, la disposizione in esame non prevedendo una presunzione assoluta di danno, consente l'adozione di misure alternative quali l'applicazione di una grata metallica di copertura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)