Sez. 2, Sentenza n. 35428 del 08/05/2018 Ud. (dep. 25/07/2018) Rv. 273456 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Estorsione - Aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - Caratteristiche della condotta minacciosa - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 della legge 13 maggio 1991, n. 203 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà. (Fattispecie nella quale l'ostentazione di sicurezza d'impunità degli imputati induceva la persona offesa a non rivolgersi alle forze dell'ordine quanto all'estorsione subita).
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)