Sez. 6, Sentenza n. 39279 del 16/05/2018 Ud. (dep. 30/08/2018) Rv. 273768 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. - Utilizzo di apparecchi atti ad impedire l'intercettazione - Necessità che l'intercettazioni riguardi soggetti diversi dall'agente - Strumento idoneo ad impedire l'intercettazioni delle proprie conversazioni - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)