Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/07/1985 (Rv. 441821 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI O DI AUTORIZZAZIONE - ART. 182, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI O DI AUTORIZZAZIONE - ART. 182, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., denunciata, in relazione all'art. 24 cost., in quanto affida alla discrezionalità del giudice istruttore l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, è priva di Rilevanza allorché non si tratti di difetti attinenti alla capacità processuale, quali sono quelli cui si riferisce la disposizione denunciata, ma di nullità assoluta - e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata - dell'atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell'art. 82 cod. proc. civ., per Mancanza dello ius postulandi da parte del procuratore che esercita il ministero fuori del suo distretto giudiziario, in violazione di una previsione normativa (art. 5 R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) di cui la Corte costituzionale (sentenze n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977) ha ripetutamente riconosciuto la costituzionalità. (V 1904/76, mass n 380695).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)