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Sez. 3, Sentenza n. 154 del 28/01/1961 (Rv. 880955 - 01)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NON NECESSARIA
Stato
decisa il 1961-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880955-01

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NON NECESSARIA

Non è necessario che sia approvata specificamente per iscritto a norma del 2' comma dell'art. 1341 cod.civ., la clausola di rinnovazione tacita del contratto contenuto nelle condizioni generali del contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)