Sez. 3, Sentenza n. 154 del 28/01/1961 (Rv. 880955 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NON NECESSARIA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NON NECESSARIA
Non è necessario che sia approvata specificamente per iscritto a norma del 2' comma dell'art. 1341 cod.civ., la clausola di rinnovazione tacita del contratto contenuto nelle condizioni generali del contratto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)