Sez. 5, Sentenza n. 18384 del 13/09/2004 (Rv. 577037 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli - Agevolazioni ex art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Comproprietari - Applicazione dei benefici - Criterio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), le agevolazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli in relazione ai terreni agricoli posseduti, purché dai medesimi condotti, hanno natura soggettiva e, pertanto, nel caso di comproprietà, deve ritenersi che i benefici stessi competono per intero (e non in misura pari alla quota di proprietà), mentre l'imponibile va determinato con riferimento non all'intero valore del terreno, ma limitatamente alla porzione di proprietà del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)