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Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 180 Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 EUR. La soprattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

Art. 181 Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile

1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4.

Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Capo XIII. Registrazione internazionale dei marchi

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 182 Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente capo, il presente regolamento e gli atti adottati a norma del presente regolamento si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid («domande internazionali»), basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano l'Unione.

Sezione 2. Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio ue o su un marchio UE

Art. 183 Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE sono depositate presso l'Ufficio.

2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio UE, il richiedente la registrazione internazionale indica se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio UE. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio UE non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data di registrazione del marchio UE.

Art. 184 Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione mediante un modulo fornito dall'Ufficio. L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.

2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente indica tra quelle ammesse una seconda lingua. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.

3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio UE sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.

4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio UE una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio UE. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.

5. Quando l'esame della domanda internazionale rileva una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:

  1. a) il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;

  2. b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio UE o nel marchio UE di base;

  3. c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;

  4. d) le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;

  5. e) quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio UE di base o il marchio UE di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o

  6. f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.

6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio a inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si deve fondare la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell'articolo 183 del presente regolamento.

9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2

Art. 185 Iscrizione nel fascicolo e nel registro

1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio UE, la data e il numero della registrazione internazionale sono iscritti nel registro.

2. Nel registro sono iscritti la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio UE.

Art. 186 Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

1. Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio UE o della registrazione del marchio UE sulla quale era basata la registrazione internazionale.

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 187 Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. La domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda è presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 184 del presente regolamento. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui aveva ricevuto la domanda di estensione territoriale.

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la do ad manda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono ottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

3. Qualora la domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.

4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.

Art. 188 Tasse internazionali

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all'Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest'ultimo.

Sezione 3. Registrazioni internazionali che designano l'Unione

Art. 189 Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione

1. La registrazione internazionale che designa l'Unione ha la stessa efficacia di una domanda di marchio UE a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all'Unione, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa l'Unione ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio UE a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del presente regolamento, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa l'Unione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio UE e la pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio UE.

Art. 190 Pubblicazione

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa l'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Art. 191 Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 39, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 39, paragrafo 7.

3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.

4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all'articolo 39 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.

5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

6. Si applica l'articolo 39, paragrafo 5, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 192 Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. A norma dell'articolo 40, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.

3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 40 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.

4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 193 Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE.

2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 o dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.

4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 206 del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 66 a 72.

7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 196, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o a osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.

8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 194 Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 75 e all'articolo 84, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 208 per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.

Art. 195 Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio redige una relazione di ricerca Unione nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 1 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 2 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.

3. È d'applicazione, mutatis mutandis, l'articolo 43, paragrafi da 3 a 6.

4. L'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca dell'Unione. Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

Art. 196 Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio UE.

2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.

Art. 197 Sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio iscrive nel suo registro che un marchio UE si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

Art. 198 Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 58 o di nullità di cui all'articolo 59 o all'articolo 60.

3. Se, ai sensi dell'articolo 64 o dell'articolo 128 del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 199 Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 20.

Art. 200 Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 22, 23, 24 e 25.