Sez. U, Sentenza n. 66 del 23/02/2001 (Rv. 544076 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Convenzione tra Regione e privato per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale - Concessione, ai sensi dell'art. 5 legge 1034/1971 - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La convenzione tra una Regione ed un soggetto di diritto privato con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l' ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)