Sez. L, Ordinanza n. 28846 del 08/11/2024 (Rv. 672691-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazione di invalidità civile ex art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Requisito anagrafico minimo - Modifica successivamente operata dai d.m. 6/12/2011 e 16/12/2014 - Vigenza del requisito anagrafico alla data della domanda amministrativa - Necessità - Eccezioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazione di invalidità civile ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, la sussistenza del requisito anagrafico deve essere verificata alla data della domanda amministrativa, sempre che a tale epoca fossero presenti tutti gli altri requisiti di legge, occorrendo altrimenti considerare il requisito anagrafico richiesto dalla normativa vigente al momento della sussistenza di tutte le altre condizioni necessarie per beneficiare della prestazione, tenendo quindi conto delle modifiche apportate a detto requisito dai d.m. 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014.
Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 06/12/2011, DM Lavoro e previdenza sociale 16/12/2014
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)