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Sez. 3, Sentenza n. 1209 del 04/04/1975 (Rv. 374648 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER VALORE - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374648-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER VALORE - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE - PRECLUSIONE.*

L'incompetenza per valore del primo giudice non puo essere dedotta con istanza di regolamento dalla parte che, eccepita detta incompetenza in primo grado, abbia poi formalmente rinunciato all'eccezione. (V 2169/67, mass n 329317).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)